Ostetriche straniere

Per poter esercitare la professione ostetrica in Italia occorre:

  • far riconoscere il titolo di studio infermieristico da parte del Ministero della Sanità;
  • iscriversi successivamente all’Albo professionale della città di residenza.

Riconoscimento dei titoli

Coloro che hanno conseguito il titolo professionale all’estero ed intendano esercitare la professione in Italia devono chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute. Prima della richiesta di riconoscimento, bisogna richiedere la legalizzazione del titolo ed è necessario ottenere la dichiarazione di valore del titolo.

Legalizzazione dei documenti

Il titolo di studio è un documento ufficiale. La legislazione di alcuni Paesi prevede che i documenti ufficiali debbano essere legalizzati al fine di garantirne l’autenticità.

A chi rivolgersi

La legalizzazione va fatta presso le autorità competenti del Paese nel quale è stato rilasciato il titolo.

Dichiarazione di valore

La dichiarazione di valore è un documento ufficiale che descrive una qualifica rilasciata da un’istituzione non appartenente al sistema educativo italiano. Nella dichiarazione di valore sono riportati i seguenti dati:

  • cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare;
  • istituzione da cui è stato rilasciato il titolo di studio;
  • data di rilascio del titolo;
  • numero di registrazione;
  • istituto d’istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi;
  • campo, specializzazione, indirizzo;
  • durata del ciclo di studio;
  • media generale dell’esame finale;
  • sistema di votazione vigente nell’ordinamento scolastico del paese dove è stato rilasciato il titolo;
  • abilitazione all’esercizio, in seguito al compimento degli studi.

Documentazione necessaria

La documentazione utile dipende dagli accordi che il Paese di origine ha stipulato con l’Italia. E’ pertanto indispensabile rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche italiane competenti per ottenere le informazioni necessarie. In tutti i casi, verrà richiesto:

  • documento originale o fotocopia autenticata del titolo di studio;
  • traduzione legale in italiano del titolo.

A chi rivolgersi

Per ottenere la dichiarazione di valore e per accertarsi della documentazione necessaria, rivolgersi alle autorità consolari italiane competenti per territorio.

Rappresentanze diplomatiche italiane

Titoli conseguiti in Paesi UE

La procedura di riconoscimento di un titolo acquisito in un Paese dell’Unione Europea, è diversa seconda che il possessore del titolo sia:

  • cittadino dell’Unione Europea;

  • cittadino non comunitario.

Cittadini dell’Unione Europea – Diritto di stabilimento

I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio del diritto di stabilimento. La procedura è diversificata a seconda delle professioni: Per la professione di ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell’U.E. per effetto delle quali, la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata. In particolare è necessario compilare il “MODELLO A3″ e presentare i documenti dell’ALLEGATO A3 reperibili all’indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=101&area=professioni-sanitarie&menu=riconoscimento

Cittadini non comunitari

I cittadini non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo, anche se già riconosciuto in altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della Salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall’interessato nel Paese comunitario. Le/gli interessati devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti dell’ALLEGATO D2 reperibili all’indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=101&area=professioni-sanitarie&menu=riconoscimento

Titoli conseguiti in Paesi non UE

Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall’interessato nel Paese comunitario.

I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l’interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).

Iscrizione all’albo professionale

Per potersi iscrivere all’albo professionale occorre sostenere presso il Collegio un esame scritto per accertare le competenze sulla comprensione e la produzione in lingua italiana degli argomenti attinenti alla professione. Una volta superata questa prima prova la candidata dovrà sostenere un colloquio per valutare la conoscenza della normativa vigente nel nostro Paese in merito alla regolamentazione dell’esercizio professionale. E’ necessario superare entrambe le prove per potersi iscrivere all’Albo. Il Collegio di Milano-Lodi ha deliberato che gli esami si svolgeranno due volte all’anno, in primavera e in autunno, in date che verranno pubblicate tempestivamente in questa sezione. Si ricorda che, per essere ammesse all’esame, occorrerà presentare i seguenti documenti in originale e in fotocopia:

  • documento d’identità in corso di validità;
  • permesso di soggiorno in corso di validità;
  • titolo di studio;
  • riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute in corso di validità;
  • scheda anagrafica (scaricabile nella sezione modulistica).

Qualora si intenda partecipare all’esame occorre darne tempestiva comunicazione alla segreteria del Collegio (vedi la sezione del sito “segreteria”).

Diritto alla libera prestazione di servizi

Le direttive di settore relative alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra, infermiere o ostetrica prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini dell’Unione europea, di erogare prestazioni professionali occasionali (non consistenti, quindi, in “attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto di collaborazione continuativa”) senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi all’albo professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani. Per esercitare tale diritto, il professionista interessato deve comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione:

  • la data;
  • la struttura;
  • la motivazione.

Le ostetriche dovranno compilare il MODELLO C2 e presentare i documenti dell’ALLEGATO C2.

LE INFORMAZIONI QUI RIPORTATE SONO STATE ACQUISITE DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN DATA 10 MAGGIO 2010